Art. 4.

      1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni della società civile, promuovono politiche di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
      2. Al fine di cui al comma 1, i comuni attuano politiche di assistenza e di integrazione sociale, di prevenzione e di contenimento del danno sanitario e sociale, destinate in particolare a donne e minori soggetti al traffico di persone a scopi di sfruttamento sessuale; promuovono, altresì,

 

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interventi di formazione delle operatrici e degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione per sostenere tutti quei soggetti che vivendo nell'emarginazione giungono alla prostituzione spinti dalle proprie necessità di sopravvivenza, garantendo sostegno a coloro che manifestano la volontà di cessare tale attività.
      3. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare agli interventi di cui ai commi 1 e 2.